PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Definizioni).

      1. Ai fini della presente legge, sono considerati «cani potenzialmente pericolosi» tutti quelli che, utilizzati come animali domestici o da compagnia, appartengono a specie o razze in grado di provocare morte o lesioni a persone o ad altri animali, o danni alle cose, indipendentemente dalla loro aggressività effettiva. Tale qualifica si applica anche ai cani che appartengono alle razze di cui ai gruppi 1 e 2 della classificazione della Federazione cinologica internazionale (FCI), o che, anche al di fuori di tale classificazione, hanno un carattere aggressivo o un'ampiezza o potenza mandibolari tali da provocare le medesime conseguenze e che sono inseriti nell'apposito Elenco delle razze canine potenzialmente pericolose, istituito ai sensi dell'articolo 15.

Art. 2.
(Casi di particolare restrizione).

      1. È fatto divieto di ingresso nel territorio nazionale, anche temporaneamente per turismo, con un cane appartenente alle seguenti razze, compresi i loro incroci, se l'esemplare non risulta registrato nell'elenco della FCI: bullmastiff, dobermann, dogo argentino, dogue de Bordeaux, fila brazileiro, mastino napoletano, pit bull, perro da presa canario, rottweiler, staffordshire e japanese tosa.

Art. 3.
(Allevamento e addestramento).

      1. È fatto divieto di incrociare, con altre o fra loro, le razze di cui all'articolo 2.

 

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      2. L'addestramento di cani potenzialmente pericolosi all'attacco e alla difesa è consentito solo nei seguenti casi:

          a) nell'ambito delle attività di vigilanza e di sorveglianza svolte dalle imprese private di sicurezza;

          b) nell'ambito delle attività dei differenti Corpi delle Forze dell'ordine e delle Forze armate;

          c) nei centri autorizzati all'addestramento di cani potenzialmente pericolosi, di cui all'articolo 5, comma 4, tramite personale che sia in possesso della formazione, delle competenze e dei titoli ufficialmente riconosciuti a tale scopo.

      3. È vietato l'addestramento specifico volto al combattimento fra cani o al combattimento con altri animali.
      4. L'allevamento di cani potenzialmente pericolosi è consentito esclusivamente nei centri di allevamento autorizzati, iscritti nei Registri ufficiali regionali, istituiti ai sensi dell'articolo 5, comma 4.
      5. Gli animali che si intendono utilizzare per la riproduzione devono superare i test comportamentali, idonei a garantire l'assenza di comportamenti aggressivi anomali, definiti dal Ministro della salute, con apposito regolamento da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.
(Detenzione e sicurezza).

      1. La detenzione e l'accompagnamento di cani potenzialmente pericolosi sono consentiti previo ottenimento della licenza amministrativa di cui all'articolo 5.
      2. È fatto divieto di trasportare sui mezzi di trasporto pubblico o di far circolare in luoghi pubblici e locali aperti al pubblico i cani appartenenti alle razze di cui all'articolo 2. L'accesso alla pubblica via e alle parti comuni degli immobili è consentito esclusivamente nel caso l'animale sia provvisto di guinzaglio e museruola. In nessun caso l'animale può essere

 

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condotto da un minore di anni diciotto o da persona maggiorenne non abilitata ai sensi dell'articolo 5.
      3. Nella pubblica via, nelle parti comuni degli immobili, sui mezzi di trasporto pubblico e nei luoghi e spazi pubblici o aperti al pubblico, i cani potenzialmente pericolosi devono essere dotati di guinzaglio e museruola. In nessun caso l'animale può essere condotto da un minore di anni diciotto o da persona maggiorenne non abilitata ai sensi dell'articolo 5.
      4. Le strutture di ricovero e gli spazi privati dell'abitazione del detentore di un cane potenzialmente pericoloso devono uniformarsi alle seguenti caratteristiche, al fine di evitare che l'animale se ne allontani privo di controllo e provochi danni a terzi:

          a) le pareti e le recinzioni devono essere sufficientemente alte e robuste e fissate in modo da sopportare il peso e la pressione dell'animale;

          b) le porte e i recinti devono essere resistenti e solidi, tali da impedirne l'apertura accidentale o da parte dell'animale stesso, tramite idonei meccanismi di sicurezza;

          c) la presenza di un cane potenzialmente pericoloso deve essere adeguatamente segnalata con l'avvertenza «cane potenzialmente pericoloso» posta all'esterno del recinto e dell'abitazione del detentore.

      5. Con apposito regolamento del Ministro della salute, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i parametri di sicurezza delle strutture di cui al comma 4 e sono fissati gli spazi minimi vitali da assicurare all'animale. La certificazione di sicurezza di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a), deve essere depositata presso il Registro di cui al comma 1 del medesimo articolo 5 del comune di residenza del detentore dell'animale e a cura dello stesso, sotto forma di certificazione di conformità al regolamento di cui al primo periodo del presente comma, emessa dal

 

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costruttore o installatore. È ammessa l'autocertificazione.

Art. 5.
(Registri e licenza).

      1. Presso ogni comune è istituito il Registro dei detentori di razze canine potenzialmente pericolose.
      2. Il possesso e la detenzione di cani potenzialmente pericolosi sono consentiti previo ottenimento di una licenza amministrativa, rilasciata dal comune di residenza del richiedente, sulla base dei seguenti requisiti:

          a) certificazione di sicurezza con riferimento al luogo dove l'animale può muoversi senza accompagnatore o presta la funzione di guardiania;

          b) maggiore età e capacità di prendersi cura dell'animale;

          c) assenza di precedenti condanne per omicidio, lesioni, torture, reati contro la libertà e l'integrità morale, la libertà sessuale e la salute pubblica, nonché per reati di costituzione di banda armata, attività finalizzate al terrorismo internazionale, commercio di sostanze stupefacenti;

          d) assenza di precedenti condanne per violenza delle disposizioni sulla detenzione di animali potenzialmente pericolosi;

          e) certificato di attitudine psicologica alla detenzione di animali potenzialmente pericolosi;

          f) stipulazione di una polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi per i danni eventualmente provocati dal proprio animale.

      3. Nel Registro di cui al comma 1 devono essere specificate la razza del cane ed eventuali circostanze verificatesi nel corso della vita dell'animale utili al fine di determinarne la pericolosità.
      4. In ogni regione è istituito il Registro ufficiale regionale dei centri autorizzati

 

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all'addestramento di cani potenzialmente pericolosi. La regione, con apposito regolamento, disciplina i requisiti e le modalità per l'iscrizione nel Registro di cui al presente comma.
      5. La licenza di cui al comma 2 è richiesta anche per lo svolgimento di attività di importazione o commercio di cani potenzialmente pericolosi.

Art. 6.
(Altri metodi).

      1. Nei casi di cani che presentano comportamenti aggressivi patologici non risolvibili con le tecniche di addestramento o con le terapie veterinarie esistenti, le competenti autorità hanno facoltà di adottare metodi consistenti nella castrazione o nella soppressione dell'animale.

Art. 7.
(Infrazioni).

      1. Agli effetti della presente legge, le infrazioni si dividono in lievi, gravi e molto gravi.
      2. Sono infrazioni lievi:

          a) la mancata iscrizione del cane nel Registro comunale di cui all'articolo 5, comma 1;

          b) la mancata segnalazione della presenza di un cane potenzialmente pericoloso, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lettera c).

      3. Sono infrazioni gravi:

          a) la violazione delle norme di sicurezza stabilite all'articolo 4, comma 4;

          b) la violazione dell'obbligo di assicurazione in caso di danni provocati dal cane, di cui all'articolo 5, comma 2, lettera f);

          c) realizzare attività di addestramento senza la previa iscrizione nel Registro

 

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ufficiale regionale, di cui all'articolo 5, comma 4;

          d) condurre il cane potenzialmente pericoloso in violazione delle prescrizioni previste dall'articolo 4, commi 1, 2 e 3;

          e) affidare un cane potenzialmente pericoloso a un minore o a persona non autorizzata o giudizialmente privata della capacità di detenzione;

          f) non garantire all'animale condizioni di vita adeguate.

      4. Sono infrazioni molto gravi:

          a) realizzare attività di addestramento all'attacco in violazione di quanto disposto all'articolo 3, commi 2 e 3;

          b) esercitare le attività di cui all'articolo 5, comma 5, senza i requisiti ivi previsti;

          c) lasciare libero, senza guinzaglio e museruola, un cane potenzialmente pericoloso in luogo pubblico o aperto al pubblico o su un mezzo di trasporto pubblico;

          d) commettere un reato utilizzando un cane potenzialmente pericoloso.

Art. 8.
(Sanzioni amministrative).

      1. Le infrazioni commesse in violazione della presente legge sono punite con la sanzione amministrativa da 1.000 euro a 50.000 euro, secondo la gradualità indicata all'articolo 9.
      2. La sanzione deve essere notificata al domicilio del detentore dell'animale.

Art. 9.
(Gradualità delle sanzioni).

      1. Alle infrazioni lievi si applica la sanzione amministrativa da 1.000 euro a 2.500 euro, alle infrazioni gravi si applica la sanzione amministrativa da 2.500 euro a 25.000 euro, alle infrazioni molto gravi

 

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si applica la sanzione amministrativa da 25.000 euro a 50.000 euro.
      2. Nella determinazione della sanzione si deve tenere conto:

          a) delle conseguenze sociali e del danno causati dall'infrazione commessa;

          b) dell'eventuale illecito lucro o del beneficio ottenuto commettendo l'infrazione;

          c) della reiterazione o della recidività nella commissione dell'infrazione;

          d) dell'eventuale utilizzo dell'animale per commettere un precedente reato.

Art. 10.
(Sanzioni penali).

      1. Le infrazioni molto gravi sono perseguite penalmente nei seguenti casi:

          a) lasciare libero, senza guinzaglio e museruola, un esemplare compreso nell'elenco di cui all'articolo 2, in luogo pubblico o aperto al pubblico o su un mezzo di trasporto pubblico: reclusione da tre a sei mesi, in aggiunta alla sanzione amministrativa;

          b) esercizio abusivo di addestramento al combattimento fra cani o con altri animali: reclusione da sei mesi ad un anno, in aggiunta alla sanzione amministrativa;

          c) importazione o commercio abusivo delle razze di cui all'articolo 2: arresto da uno a tre anni, in aggiunta alla sanzione amministrativa;

          d) commettere altro reato con l'utilizzo dell'animale: arresto da uno a tre anni in aggiunta alla sanzione amministrativa; la pena è aggravata se dal fatto derivano lesioni alle persone.

Art. 11.
(Responsabilità e risarcimento del danno).

      1. Per la persona assoggettata alle sanzioni previste dalla presente legge rimane

 

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ferma la responsabilità civile e quella penale per le fattispecie diverse da quelle di cui agli articoli 7 e 10.
      2. L'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge non incide sulla determinazione del risarcimento per i danni subiti da terzi.

Art. 12.
(Competenza).

      1. La vigilanza sul rispetto della presente legge e l'accertamento delle relative violazioni sono affidati ai comuni, per il proprio territorio, alle Forze di polizia e ai servizi veterinari delle aziende sanitarie locali.
      2. Sono competenti all'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge gli organi di cui al comma 1.
      3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono istituire un apposito organo di controllo, cui il Governo delega, previa richiesta delle medesime amministrazioni regionali e provinciali, le competenze di cui al presente articolo.

Art. 13.
(Ricorso).

      1. Avverso le sanzioni previste dalla presente legge è ammesso ricorso al giudice di pace territorialmente competente, entro il termine di trenta giorni dalla data della notifica.

Art. 14.
(Custodia preventiva dell'animale).

      1. All'atto dell'accertamento della violazione, gli organi di cui all'articolo 12 possono disporre la custodia preventiva dell'animale ai fini della protezione dello stesso.
      2. Il provvedimento di irrogazione della sanzione deve in ogni caso disporre anche

 

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in merito alla destinazione finale dell'animale di cui è stata disposta la custodia preventiva ai sensi del comma 1.
      3. Le spese occorrenti per l'adozione e l'applicazione del provvedimento di custodia preventiva di cui al comma 1 sono poste a carico del soggetto che ha commesso l'infrazione.

Art. 15.
(Elenco delle razze canine potenzialmente pericolose).

      1. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito l'Elenco delle razze canine potenzialmente pericolose.
      2. L'Elenco di cui al comma 1 è aggiornato periodicamente, con la procedura di cui al medesimo comma, inserendo o escludendo dall'Elenco le razze canine sulla base delle rilevazioni effettuate dai servizi veterinari circa l'aggressività manifestata dalle razze medesime.

Art. 16.
(Disposizioni finali).

      1. Il Ministro della salute ha facoltà di adottare i regolamenti attuativi della presente legge per quanto riguarda le competenze attribuite alle regioni e ai comuni relativamente all'istituzione dei Registri di loro competenza, qualora i medesimi enti non provvedano entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge.
      2. La presente legge entra in vigore decorsi sei mesi dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.